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STATUTO

Statuto letto ed approvato nell'Assemblea del 22 settembre 2001 tenutasi a Pisa e parte integrante del verbale dell'Assemblea.

Il Presidente: P. Mantovano

Il Segretario: G. Bigotto

Art.1) E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA LOTTA, LO STUDIO E LA TERAPIA DELL' ANGIOEDEMA EREDITARIO-ONLUS", in forma abbreviata AAEE-ONLUS. L'Associazione e' un'organizzazione non lucrativa di utilità  sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.2) L'Associazione ha sede in Milano via Pace n. 2 presso l'ISTITUTO DI MEDICINA INTERNA - OSPEDALE MAGGIORE.

Art.3) L'Associazione, che non ha finalità  di lucro, persegue esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale e ha lo scopo di: associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS - Diffondere la conoscenza della malattia al fine di consentire una corretta diagnosi; - Agire perchè in Italia si realizzi la disponibilità  piena ed ai più alti livelli qualitativi dei farmaci e dei Presidi terapeutici necessari alla prevenzione ed alla lotta contro la malattia; - Sostenere e favorire l'accesso di tutti i pazienti alle adeguate terapie; - Collaborare all'organizzazione dell'attività  di assistenza ai pazienti affetti da angioedema ereditario; - Creare un documento sanitario di identificazione, ufficialmente riconosciuto con la descrizione della malattia, delle indicazioni terapeutiche d'urgenza nonchè dell'indirizzo dei medici cui rivolgersi per ulteriori informazioni; - Promuovere incontri, convegni e congressi medico-sociali a livello nazionale ed internazionale; - Promuovere incontri, e scambi di informazione tra pazienti, tra pazienti e medici, tra medici e medici. L'Associazione non potrà svolgere attività  diverse da quelle del cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà  altresè promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art.4) L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari e benemeriti, ossia persone od Enti od Istituzioni che o quali medici, contribuiscono con la loro scienza e la loro attività  in modo preclare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, o quali altri soggetti, Enti od Istituzioni che contribuiscono anche finanziariamente in associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS modo rilevante al conseguimento degli scopi. La qualità  di socio si acquista a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa. Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli Enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività  dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 30 giorni. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà  di recesso di cui infra.

Art.5) I soci hanno tutti uguali diritti. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività  sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonchè al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità  stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà  essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio. La qualità  di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità  o di indegnità  del socio a causa di attività  pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità  della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 6) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: a) dalle quote associative; b) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo; c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione; d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 7) Sono organi dell'Associazione; a) l'Assemblea dei Soci; associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art.10, sesto comma, del D.Lgs. n.460/1997.

Art. 8) L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 10 % (dieci per cento), dei soci in regola con il versamento dei contributi sociali. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Art. 9) Sono di competenza dell'Assemblea dei soci: a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività  svolta dall'associazione; b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo; c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente; d) la nomina del Collegio dei Revisori; e) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio; f) l'approvazione del regolamento interno; g) le modifiche dello Statuto e del regolamento interno nonchè lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 10) Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà  del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento del1'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75 % ( settantacinque per cento) dei soci. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 11) Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 9 (nove) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà  del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà  in carica sino alla prossima Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio. Il Consiglio provvede altresì alla nomina di un Comitato Medico-Scientifico, di un Comitato Control1o Amministrativo Finanziario, che sono organi consultivi ed esprimono orientamenti e pareri non vincolanti; nomina per ciascuno di essi Presidente ed un Segretario scelto fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio nomina altresì delegati e promotori di Comitati Regionali.

Art. 12) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di urgenza con telex o telefax almeno cinque giorni prima). Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà  dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità  prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Comitato esecutivo, il tesoriere, il Vice Presidente e il Segretario, che può essere anche persona estranea al consiglio e, ove non vi abbia già  provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

Art. 13) Al consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività  sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal tesoriere. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonchè il termine entro il quale gli stessi devono essere versati. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, con la designazione del Presidente, esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea, resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Art. 15) Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà  inappellabile.

Art. 16) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. associazione volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell'angioedema ereditario A. A.E.E. - ONLUS

Art. 17) E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività  istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18) L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà  elaborato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività  dell'Assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà  essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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